Fondo diritto al lavoro
27 Marzo 2015 [Ultimo aggiornamento: 8 Aprile 2020 16:36]
In questo Focus troverete una ricostruzione delle disposizioni normative relative all’istituzione e alle dotazioni economiche del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, nonché un quadro dei decreti di attribuzione delle risorse annualmente disponibili. Queste sono state ripartite, fino al 2015, tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. A partire dal 2016, per effetto del D.lgs. 151/2015, vengono invece attribuite all’INPS e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità di seguito illustrate.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190) all’articolo 1, comma 160, ha incrementato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Attualmente, con l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il FNPS è stato elevato a 71,9 milioni di euro per il 2020 e 2021, e a 76,9 milioni di euro per il 2022 (Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” – Tabella 4).
La Legge 68/1999, all’articolo 5, comma 3-bis, dispone inoltre che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili le somme dovute per l’esonero dall’obbligo di assunzione (pari a 30,64 euro a giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato).
Secondo il comma 4-bis dell’articolo 13 della Legge 68/1999, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risulta altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale.
Il Fondo è annualmente oggetto del consueto decreto di riparto.
Indice
Istituzione e caratteristiche del Fondo
I decreti di riparto
Tabella riassuntiva dotazioni Fondo 1999-2015
Tabella riassuntiva dotazioni Fondo 2016 e seguenti
Istituzione e caratteristiche del Fondo
Il «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» è stato istituito dall’articolo 13, comma 4 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O. n. 57.
Nella sua formulazione originaria, il Fondo è stato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con un’assegnazione di 40 miliardi di lire per l’anno 1999 e 60 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000.
Esso aveva la finalità di finanziare le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati (anche non soggetti all’obbligo di assunzione) e gli oneri derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i tirocinanti con disabilità, nonché il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro (compreso l’apprestamento di tecnologie per il telelavoro).
La fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali poteva essere totale (per la durata massima di otto anni) o parziale (per la durata massima di 5 anni) a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa, della categoria delle minorazioni ascritte o della tipologia di disabilità. Il Fondo era stato quindi pensato come strumento per favorire gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità in particolari condizioni di gravità.
Successivamente, l’art. 13 della Legge 68/99 è stato modificato dall’articolo 1, comma 37 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.
Tale modifica ha sostituito le agevolazioni fino a quel momento concesse introducendo, in favore dei datori di lavoro, un contributo per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato sempre attraverso lo strumento delle convenzioni (disciplinate dall’articolo 11 della Legge 68/99), mentre ha confermato il rimborso parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro.
Il contributo per l’assunzione a tempo indeterminato (previsto anche per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione) veniva fissato in due misure, valide fino a tutto il 2015:
- non superiore al 60% del costo salariale per ogni lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- non superiore al 25% del costo salariale per ogni lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle suddette tabelle.
La condizione per la concessione ai datori di lavoro dei contributo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, è che l’assunzione sia avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia ancora in essere. Ciò nel rispetto delle finalità del Regolamento comunitario n. 2204/2002 che raccomanda agli Stati membri di ricorrere agli aiuti di Stato come strumento che consenta non solo l’assunzione dei lavoratori con disabilità, ma anche la loro permanenza nel mercato del lavoro.
A decorrere dal 2016 le caratteristiche di destinazione del Fondo (art. 13 della Legge 68/99) sono state riviste dagli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, Suppl. Ordinario n. 53.
Secondo le modifiche apportate, ai datori di lavoro viene concesso, su domanda, un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, per un periodo di trentasei mesi, secondo due modalità:
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle suddette tabelle.
Inoltre l’incentivo viene concesso nella misura del 70% per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
L’incentivo al datore di lavoro è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo stesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ed è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Il rimborso parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro, al contrario, non viene più fatto valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ma sui singoli Fondi regionali per l’occupazione dei disabili.
Inoltre, con le risorse del Fondo nazionale, nei limiti del 5% delle somme disponibili, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di Linee guida adottate dal Ministero.
Il comma 3-bis dell’articolo 5 della Legge 68/1999, introdotto dal D.lgs 151/2015, dispone che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille versino al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili le somme dovute per l’esonero dall’obbligo di assunzione (pari a 30,64 euro a giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato).
Il comma 4-bis dell’articolo 13 della Legge 68/1999, introdotto dall’articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 , prevede che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili venga alimentato anche da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo, secondo le modalità definite dal Decreto 4 marzo 2020.
I decreti di riparto
Fino al 2015 i criteri e le modalità per la ripartizione alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono quelli stabiliti dal DM 27 ottobre 2011 (Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). Le risorse vengono ripartite annualmente fra le Regioni e le Province Autonome con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con il D.lgs 151/2015 si stabilisce che, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene definito l’ammontare delle risorse del Fondo che, a decorrere dal 2016, vengono trasferite all’INPS per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro. Lo stesso decreto stabilisce anche l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le sperimentazioni.
Tabella riassuntiva dotazioni Fondo 1999-2015
Anno | Dotazione* | Decreto di riparto |
1999 | 51.645.690,00 | Decreto 26 settembre 2000 “Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68” G.U. 18 ottobre 2000, n. 244 |
2000 | 30.987.414,00 | Decreto 26 settembre 2000 “Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68” G.U. 18 ottobre 2000, n. 244 |
2001 | 30.987.414,00 | Decreto 12 luglio 2001 “Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” G.U. 11 settembre 2001, n. 211 |
2002 | 30.987.414,00 | Decreto 15 luglio 2002 “Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68” G.U. 20 settembre 2002, n. 221 |
2003 | 30.987.414,00 | Decreto 21 luglio 2003 “Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” G.U. 15 settembre 2003, n. 214 |
2004 | 30.987.414,00 | Decreto 12 luglio 2004 “Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68” G.U. 27 settembre 2004, n. 227 |
2005 | 30.987.414,00 | Decreto 8 luglio 2005 “Ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»” G.U. 4 ottobre 2005, n. 231 |
2006 | 30.987.414,00 | Decreto 26 giugno 2006 “Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” G.U. 3 ottobre 2006, n. 230 |
2007 | 37.000.000,00 | Decreto 19 luglio 2007 “Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” G.U. 28 settembre 2007, n. 226 |
2008 | 42.000.000,00 | Decreto 21 novembre 2008 G.U. 23 dicembre 2008, n. 299 |
2009 | 42.000.000,00 | Decreto 6 agosto 2010 “Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” G.U. 21 ottobre 2010, n. 247 |
2010 | 42.000.000,00 | Decreto 6 agosto 2010 “Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” G.U. 21 ottobre 2010, n. 247 |
2011 | 2.172.834,20 | Decreto 28 novembre 2011 “Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” |
2012 | 2.429.702,00 | Decreto 18 luglio 2012, n. 173 |
2013 | 12.590.387,00 | Decreto 6 dicembre 2013, n. 530 |
2014 | 21.845.924,00 | Decreto 12 maggio 2014, n. 155 |
2015 | 21.910.107,00 | Decreto 27 maggio 2015, n. 23 |
* A partire dall’anno 2011 le risorse afferenti al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono state sensibilmente ridotte ai sensi delle disposizioni che hanno previsto la contrazione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario (Riferimenti normativi: articolo 14, comma 2, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 novembre 2010 e recepiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011).
Inoltre, sempre a partire dall’anno 2011 le risorse eventualmente spettanti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili e pertanto non sono state inserite nella presente tabella anche qualora riportate nei relativi decreti di riparto (Riferimenti normativi: comma 109 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della Circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze).
Tabella riassuntiva dotazioni Fondo 2016 e seguenti
Anno | INPS | Ministero del lavoro | Decreto di riparto |
2016 | 20.915.742,00 | 1.000.000,00 | Decreto 24 febbraio 2016 “Riparto delle risorse del fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex art. 13 della legge 12/03/1999, n. 68” (Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sezione Pubblicità Legale, in data 30 marzo 2016)[1] |
2017 | 93.670.026,36 |
Decreto 16 marzo 2017 “Riparto delle risorse del fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex art. 13 della legge 12/03/1999, n. 68 – Anno 2017” (Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[2]
Decreto 29 settembre 2017 “Ulteriore trasferimento all’INPS di risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” (Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sezione Pubblicità Legale, in data 27 novembre 2017)[2] |
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2018 | 29.165.061,84 | Decreto 7 maggio 2018 “Incremento del Fondo diritto lavoro disabili per anno 2018” (Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sezione Pubblicità Legale, in data 4 giugno 2018)[3] | |
2019 | 39.195.353,00 | Decreto 3 luglio 2019 (Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sezione Pubblicità Legale, in data 26 settembre 2019)[4] |
[1. Per l’annualità 2016, l’entità delle risorse effettivamente trasferite è pari a 21.915.742 euro (Riferimento normativo: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, n. 482300, concernente “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018″ – Tabella 4).]
[2. Per l’annualità 2017, l’entità delle risorse effettivamente trasferite è pari a 93.670.026,36 euro. Ai 21.915.742 euro relativi all’annualità 2017 (Riferimento normativo: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2016, n. 102065, concernente “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019” – Tabella 4), si vanno ad aggiungere le risorse già attribuite all’INPS (5.228.935,50 euro) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1.000.000,00 euro) ma non impegnate per l’anno 2016, le somme versate dai datori di lavoro ex articolo 5, comma 3-bis, della Legge 68/1999 (pari a 7.525.348,86 euro per gli esoneri relativi all’anno 2016) e infine l’incremento di 58 milioni di euro disposto, per il solo 2017, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).]
[3. Per l’annualità 2018, l’entità delle risorse effettivamente trasferite è pari a 29.165.061,84 euro. Ai 21.567.070 euro relativi all’annualità 2018 (Riferimento normativo: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2017, concernente “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” – Tabella 4), si vanno ad aggiungere le somme versate dai datori di lavoro ex articolo 5, comma 3-bis, della Legge 68/1999 (pari a 7.597.991,84 euro per gli esoneri relativi all’anno 2017).]
[4. Per l’annualità 2019, l’entità delle risorse effettivamente trasferite è pari a 39.195.353,00 euro. Ai 31.915.742 euro relativi all’annualità 2019 (Riferimento normativo: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018, concernente “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” – Tabella 4), si vanno ad aggiungere le somme versate dai datori di lavoro ex articolo 5, comma 3-bis, della Legge 68/1999 (pari a 7.279.611 euro per gli esoneri relativi all’anno 2018).]
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